Pubblicato il bando per una “Nuova cabina di trasformazione da realizzarsi nelle vicinanze dell’Anfiteatro negli scavi di Pompei compresa la progettazione esecutiva”

Pubblicato: 29 Gennaio 2019

ESTRATTO BANDO DI GARA

In esecuzione della Delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione n. 186/15/9 del 22/07/2015
è indetta gara d’appalto per la realizzazione di “Nuova cabina di trasformazione da realizzarsi nelle vicinanze dell’Anfiteatro negli scavi di Pompei compresa la progettazione esecutiva

Codice CUP: F67B15000120005     CIG: 6366055AC4

Stazione appaltante: Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia - Via Villa dei Misteri, 2 – 80045 Pompei (NA) - tel. n. 081.8575111 – fax 081.8575364 PEC: mbac-ss-pes@mailcert.beniculturali.it
Luogo di esecuzione: Scavi di Pompei nel territorio della Città di Pompei
Importo complessivo stimato dei lavori: Importo complessivo dell’appalto € 817.368,07, di cui € 764.167,10 per lavori, € 29.950,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e €  23.250,87 (compreso 4% CNPAIA) quale compenso per attività di progettazione soggetto a ribasso. 
Procedura: aperta, ai sensi degli artt. 54, 55 e 122 del D.Lgs. 163/2006. e s.m.i. 
Criterio di aggiudicazione: con il criterio dell’ Offerta Economicamente più vantaggiosa, art.  83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Categorie relative alle lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OG30, subappalabile OS 28, scorporabile, non subappaltabile OS 25.  
Durata dei lavori: 360 giorni.
Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 16/11/2015. 
Apertura offerte: ore 10.00 del giorno 19/11/2015 e giorni seguenti.
Responsabile Unico del Procedimento: Prof. Massimo Osanna
Il bando integrale con i relativi allegati sono pubblicati sul sito: www.pompeiisites.org
Data pubblicazione nella G.U.R.I. :   7/10/2015 
Il Soprintendente
Prof. Massimo Osanna

Quesiti con risposte "Piazza Anfiteatro - Nuova Cabina Elettrica ..." - 1

Quesiti con risposte "Piazza Anfiteatro - Nuova Cabina Elettrica ..." - 2

Quesito n. 3
Con riferimento all'oggetto, la presente chiede il seguente chiarimento:
- è stato effettuato sopralluogo in R.T.I. presso il sito in questione, ma durante lo svolgimento dello stesso è stato verificato che mancava ad entrambe le due Imprese, facenti parti dell'R.T.I., la categoria OS25;
- successivamente è stata individuata una terza Società in possesso della sopra citata categoria;
E' possibile effettuare un nuovo R.T.I., come prevede il Regolamento degli Appalti, differente da quello costituito in sede di domanda di sopralluogo, oppure è obbligatorio esclusivamente l'AVVALIMENTO?
Risposta:
Il Disciplinare al punto 4.2 fa riferimento al regime di solidarietà esistente tra i concorrenti costituendi un RTI di  cui all’art. 37  comma 5 del D.lgs 163/2006.  Tale riferimento seppur mutuato dal bando tipo dell'ANAC nulla chiarisce circa la comunicazione da inoltrare prima del sopralluogo, riguardo al costituendo RTI. Restando il dubbio sulle successive determinazioni della Commissione di gara il costituendo RTI, non autonomamente qualificato per la categoria scorporabile OS25 dovrà opportunamente ricorrere all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Quesito n. 4
Nuova cabina di trasformazione da realizzarsi nelle vicinanze dell’Anfiteatro negli scavi di Pompei.
Vorremmo chiarimenti in merito all’importo della cauzione provvisoria:
- il bando fa riferimento alla legge 106/2014 che stabilisce che la provvisoria è elevata dal 2 al 5%;
- il disciplinare indica l’importo da garantire pari al 2% (euro 16.347,36) e non indica possibilità di riduzione del 50% per possesso certificazione qualità;
- il CSA indica la percentuale del 2, con possibilità di riduzione del 50% per possesso certificazione qualità.
Risposta:
1- La Legge 29 luglio 2014, n. 106 art. 2 comma 1. lettera c-bis) effettivamente prevede l'elevazione della cauzione provvisoria dal 2% al 5% ma come è facilmente riscontrabile tale previsione è solo applicabile ai lavori del c.d. Grande Progetto Pompei pertanto tale indicazione va intesa come refuso trasposto da bando simile ma attinenti al GPP.
2- L'art. 75 del D.Lgs 163/2006 prevede al comma 7 la riduzione dell'importo della garanzia in  misura pari al cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga  rilasciata la certificazione del  sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.  La norma deve essere coordinata con quanto prescritto dall’art. 63 del Regolamento 207/2010 ai fini della qualificazione nelle classifiche superiori alla I ed alla II, per la quale le imprese devono possedere obbligatoriamente il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Pertanto,essendo prevista una componente lavori con l'obbligo del possesso della classifica III,l’importo della cauzione è da ritenersi dimidiato.

Quesito n. 5
in merito ai lavori pubblici di Pompei (SA), siccome durante il sopralluogo non sono state visionate le centrali termiche, ci mancano delle informazioni circa la barriera fonoassorbente attorno ai gruppi frigo,nel capitolato, allegato alla presente, si parla di un mantello isolante metallico di 45mq,  ma a noi serve sapere:
1) se si tratta di una cabina fonoassorbente da installare intorno ai gruppi frigo e quindi se necessita di una porta per poter accedere per la manutenzione;
2) perimetro di base x altezza della cabina;
3) se si tratta di una semplice tettoia fonoassorbente metallica;
4) nello schema funzionale allegato, le due centrali sono distaccate?
Risposta:
è stato organizzato un ulteriore incontro con i tecnici il giorno 03/11/2015 finalizzato a consultare la documentazione progettuale.
Si invita ad attenersi a quanto espressamente previsto negli elaborati allegati. 

Quesito n. 6
Dovendo ricorrere all’avvalimento per la categoria OS25, e tale avvalimento ci sarà concesso da un Consorzio, quale ruolo in gara devono indicare il Consorzio e l’impresa designata dallo stesso per la generazione del PASSOE?
Risposta:
Si invita a seguire le istruzioni reperibili sul sito ANAC in merito a qualsivoglia sistema organizzativo che l’operatore economica intende scegliere per partecipare alla gara.

Quesito n. 7
In merito all'oggetto, si chiede conferma che l'Offerta Economica debba essere espressa con un ribasso unico riferito al totale delle opere pari a euro 764.167,10 e non come indicato a pag.13 del Disciplinare di Gara che richiede invece che l'Offerta Economica sia basata SULL'ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA al netto degli oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza.
SI richiede inoltre conferma che, il ribasso espresso per l'Offerta Economica di cui al punto precedente, sia da riferirsi, nella stessa misura, anche al compenso relativo alle attività di progettazione "soggetto a ribasso", come indicato a pag. 2 del Disciplinare.
Risposta:
L’offerta economica deve essere applicata SULL’ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA

Quesito n. 8
In relazione al Punto 11) pag. 9 del Disciplinare alla lettera i) "indica i nominativi dei professionisti incaricati della progettazione esecutiva", j) "indica i professionisti designati per l'integrazione delle prestazioni specialistiche", k) "nonchè il nominativo del giovane professionista associato iscritto all'albo professionale da meno di cinque anni", si chiede il seguente chiarimento:
> la dichiarazione inerente i sopracitati punti viene resa, in caso di RTI, sia dalla mandataria che dalla mandante e sottoscritta dal Legale Rappresentante, nella quale vengono indicati i nominativi richiesti, ma, successivamente, nel Disciplinare viene esplicitamente richiesto, pena esclusione, che detta dichiarazione di cui al punto 11)  debba essere resa anche dai soggetti specificati ai punti i), j), k) della predetta dichiarazione, sotto forma prevista dall'art.90, comma1 D.lgs.163/2006 e s.m.i. ovvero dai progettisti designati per l'integrazione delle prestazioni specialistiche, nonchè dal giovane professionista indicato.
> Non è chiaro se la dichiarazione debba essere riprodotta per tutte le lettere del punto 11) o solo per le lettera a), b), c), f) dai sopra citati progettisti.
Risposta:
Il quesito è fondato però si possono fare alcune considerazioni: I) Genera confusione l'acronimo RTI laddove sarebbe più indicativo a nostro parere indicare RTP cioé Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, ancorché aggregati in forma di società di capitali, per non ingenerare confusione con gli operatori economici che hanno interesse all'esecuzione dei lavori; II) Facendo riferimento all'essenza del quesito si può dire che è pur vero che le dichiarazioni dell'art. 11 del Disciplinare non si attagliano tutte alle figure ivi previste e in particolare al progettista designato per l'integrazione delle prestazioni specialistiche nonchè al giovane professionista ma non potendo conoscere in precedenza le autonome valutazioni della Commissione di gara per costoro si può dare indicazione di riproporre tutte le dichiarazioni di cui si compone l'art. 11 e laddove non si riscontra la pertinenza si può indicare che lo specifico punto è di interesse del RTP e pertanto si rimanda alla dichiarazione rilascita dallo stesso.

Chiarimenti:
1) Il Disciplinare di gara riporta alla pagina 17: "..- Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; procederà quindi, per i soli concorrenti che avranno ottenuto almeno 25 punti nella valutazione dell’offerta tecnico migliorativa, ..." in contrasto con quanto asserito alla pagina 16 dove si determina che "Saranno ammessi al prosieguo della gara i soli concorrenti che avranno ottenuto un punteggio di almeno 50 punti rispetto al massimo di 75 punti previsto per l’elemento di natura tecnico - qualitativa.". Si chiarisce che la soglia di punteggio dell'offerta tecnica di ammissione alla fase successiva di gara che la Commissione riterrà valida è quella indicata alla pag. 16 e cioé 50 punti rispetto al massimo di 75 punti.

2) Viene richiesto se sia possibile la consegna a mano del plico offerta. Tale possibilità non è data nel Disciplinare di gara e al riguardo si deve dire che il Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 25.01.2013, n. 485 ha statuito che, ai sensi  dell’art. 77, D.Lgs. n. 163/2006, “è del tutto legittima l’opzione della  stazione appaltante che ritenga nel bando di gara di escludere la possibilità  di autopresentazione, in quanto il divieto della consegna diretta dei plichi  presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce ad assicurare la  massima imparzialità dell’operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte,  scongiurando in radice il  rischio di una dispersione di notizie riservate (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26  luglio 2006, nr. 4666; id., 18 marzo 2004, nr. 1411; id., 30 aprile 2002, nr.  2291). Pertanto, è facoltà dell’amministrazione esigere le maggiori garanzie di  trasparenza e imparzialità garantite dal servizio pubblico postale (cfr. Cons.  Stato, sez. V, 13 gennaio 2005, nr. 82)”.
Nel caso in esame, il disciplinare di gara al punto 5. riguardante le modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte indica che "Il plico contenente l’offerta e la documentazione, deve pervenire, pena l’esclusione dalla gara, per mezzo del servizio postale raccomandato, ovvero mediante agenzia di recapito, entro le ore 12.00 del giorno 16 novembre 2015, ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia,  via Villa dei Misteri n.2 – Pompei (NA) ..." pertanto saranno ammesse solo le offerte pervenute come indicato nel Disciplinare.