Art. 1
Il Parco Archeologico di Pompei è visitabile dal pubblico munito di biglietto nominativo. I visitatori sono tenuti ad osservare comportamenti decorosi, segnalando tempestivamente al personale di custodia le eventuali inadempienze ed inconvenienti riscontrati.
Art. 2
2.1 Ai fini dell’accesso al Parco Archeologico di Pompei è richiesto il possesso di un biglietto nominativo, con ciò intendendosi il biglietto rilasciato dal soggetto affidatario del servizio di biglietteria e che riporta in modo univoco il nominativo del visitatore nonché il giorno e la fascia oraria di accesso.
2.2 Il biglietto nominativo, che si intende personale e non trasferibile, può essere acquistato:
- online, tramite il portale indicato sul sito istituzionale del Parco Archeologico di Pompei;
- presso le biglietterie del Parco Archeologico di Pompei, presentando un documento d’identità valido.
2.3 Ad ogni ingresso, il personale è autorizzato a richiedere un documento d’identità per verificare la corrispondenza tra il nominativo sul biglietto e la persona che ne fa uso. In caso di mancata corrispondenza, il visitatore non sarà ammesso all’accesso e non avrà diritto al rimborso del biglietto. Il Parco si riserva di effettuare controlli a campione in ogni momento della visita.
2.4 I biglietti nominativi non sono rimborsabili, salvo nei casi di chiusura straordinaria del Parco. Non sono consentite modifiche del nominativo o della data di visita.
Art. 3
3.1 L’Allegato A al presente regolamento individua le fasce di accesso e il relativo numero massimo di visitatori ammesso per ogni fascia di accesso.
3.2. Con provvedimento motivato, il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei può modificare o integrare l’Allegato A sulla base di valutazione effettuata in ragione delle esigenze di conservazione del patrimonio culturale, delle esigenze di sicurezza di visitatori e di personale, delle affluenze previste in base alla stagione e di eventuali contingenze temporanee legate a motivi di sicurezza ovvero di diminuita o aumentata capacità di accoglienza
Art. 4
4.1 I gruppi di visitatori organizzati dagli operatori professionisti del turismo accreditati presso l’affidatario del servizio di biglietteria sono ammessi all’accesso con un unico biglietto di gruppo su cui è riportata la denominazione del tour operator.
4.2 L’Allegato B al presente regolamento, individua la dimensione minima del gruppo organizzato necessaria ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al precedente art. 4.1. Con provvedimento motivato, il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei può modificare o integrare l’Allegato B sulla base di valutazione effettuata in ragione delle esigenze di tutela diretta e indiretta del sito e dei visitatori, anche al fine di prevenire e contrastare fenomeni di secondary ticketing, bagarinaggio, accaparramento dei titoli di accesso o altri fenomeni similari.
4.3 Non è consentito l’accesso di gruppi organizzati che contino più di 35 persone. In ogni caso, per i gruppi che contino più di 15 persone, è obbligatorio l’utilizzo di dispostivi whisper e/o auricolari.
Art. 5
In tutto il Parco Archeologico è vietato:
- introdurre esplosivi, armi da fuoco, e coltelli, fatta eccezione per il personale in servizio delle forze dell’ordine;
- l’esercizio del commercio ambulante;
- gettare qualsiasi tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori;
- gettare qualsiasi oggetto all’interno dei banconi, nelle vasche o nelle fontane;
- mettere in funzione ad alto volume radio o altri strumenti sonori;
- avvicinarsi eccessivamente e toccare oggetti, affreschi, arredi, ecc;
- deturpare con oggetti appuntiti, pennarelli, matite, vernici o altro pavimenti, muri, arredi antichi, affreschi, panchine, statue, fontane, banconi e qualsiasi altra superficie;
- consumare alimenti al di fuori dei luoghi appositamente predisposti;
- introdurre attrezzature ottiche e audio di tipo professionale (telecamere, microfoni, mixer audio, ecc.). Per effettuare riprese fotografiche o video a scopo professionale o commerciale è necessaria una formale autorizzazione dall’Amministrazione. Ai sensi degli artt. 106, 107 e 108 d.lgs. 42/2004, in assenza di esplicita autorizzazione scritta, le riprese fotografiche e video sono autorizzate esclusivamente per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro;
- introdurre cani di media e grande taglia, anche se al guinzaglio e con museruola. È consentito unicamente l’ingresso di cani che non superino il peso di 10 kg e un’altezza massima di 40 cm; gli animali ammessi dovranno essere dotati di guinzaglio e tenuti in braccio all’interno degli edifici e si ha l’obbligo di raccogliere le loro deiezioni;
- fermo quanto sopra, dare da mangiare agli animali, introdurre e abbandonare animali di qualsiasi specie. Si invita a non avvicinarsi ad animali incustoditi eventualmente presenti nell’area;
- introdurre mezzi di qualsiasi tipo (anche elettrici) non autorizzati;
- introdurre biciclette, monopattini e altri mezzi motori;
- effettuare la visita in abbigliamento discinto e/o a torso nudo;
- entrare con valigie e borse voluminose (dimensioni consentite cm 30x30x15) ed altri oggetti ingombranti che devono essere lasciati al deposito bagagli;
- parlare ad alta voce, correre o disturbare in qualsiasi modo gli altri visitatori;
- fumare al di fuori degli spazi consentiti;
- cogliere qualsiasi tipo di frutto o fiore;
- accendere fuochi, gettare sigarette accese o comunque tenere comportamenti che possano provocare rischio incendio;
- scavare buche;
- salire o arrampicarsi sui muri, sulle fontane, sui banconi e su qualsiasi struttura o arredo antico;
- accedere alle aree delimitate da transenne e dissuasori;
- scavalcare transenne, recinzioni, dissuasori, corde di delimitazione di spazi e/o ambienti;
- aprire cancelletti chiusi o accostati e sostare sui cigli degli scavi;
- esibire bandiere e vessilli;
- usare droni (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto – SAPR) senza opportuna autorizzazione. Per le autorizzazioni si rinvia alla sezione del sito: http://pompeiisites.org/parco-archeologico-di-pompei/autorizzazioni-e-modulistica/;
- l’utilizzo di adesivi distintivi;
- maltrattare gli animali del parco;
- danneggiare o deturpare in qualsiasi modo alberi, arbusti, tane di animali selvatici;
- lasciare aperti i rubinetti delle fontane dopo l’uso.
Art. 6
È vietato l’accesso al Parco Archeologico di Pompei con strumenti di audioguida, ad eccezione di quelli messi a disposizione dai concessionari ufficiali del Parco o dai soggetti da quest’ultimo debitamente autorizzati.
Art. 7
In deroga a quanto previsto dal precedente art. 5, è consentito l’accesso ai cani guida per assistenza alle persone con disabilità. Coloro che intendono avvalersi dell’accompagnamento dei cani dovranno esibire all’ingresso idonea certificazione.
Art. 8
I visitatori hanno l’obbligo di:
- indicare la propria identità e di esibire il biglietto d’ingresso all’addetto alla vigilanza che lo richieda;
- attenersi ai percorsi di visita stabiliti. È vietato effettuare la visita seguendo percorsi alternativi rispetto a quelli indicati tramite apposita segnaletica e dissuasori;
- attenersi alle regole di visita per siti speciali, laddove opportunamente esposte all’ingresso;
- effettuare la differenziazione dei rifiuti.
Art. 9
Visitando il Parco Archeologico di Pompei, i visitatori accettano e prendono atto che i percorsi interni al Sito, coincidendo per la quasi totalità con la città antica, presentano dislivelli e altezze variabili nonché discontinuità più o meno marcate. È pertanto onere del visitatore utilizzare la massima cautela e attenzione al fine di evitare inciampi, slogature e altri infortuni. Eventuali danni a persone o cose derivanti dalla tenuta di una diligenza e di una prudenza non adeguata alla natura dell’area archeologica esulano dalla responsabilità del Parco Archeologico di Pompei, con conseguente esclusione di ogni pretesa risarcitoria. Allo stesso modo, tenuto conto della naturale fragilità del Sito dovuta alla storicità delle strutture, esulano da ogni responsabilità dell’Amministrazione eventuali danni a persone o cose provocati da casi fortuiti e non derivanti da colposa incuria.
9.1 Fermo quanto sopra, al fine di rendere maggiormente sicura la visita dell’area archeologica, i visitatori sono tenuti ad osservare le seguenti raccomandazioni:
- usare scarpe comode;
- fare attenzione alla possibile presenza di cani randagi che hanno superato le difese perimetrali del Parco Archeologico. Si raccomanda di tenersi a distanza e prestare attenzione;
- la visita al Parco comporta un notevole sforzo fisico: per l’effetto, le persone con difficoltà motorie e i cardiopatici sono invitati alla massima prudenza;
- Durante eventuali temporali evitare di ripararsi sotto alberi o altre piante;
9.2 In aggiunta a quanto espressamente previsto nel presente regolamento i visitatori sono tenuti a prendere visione e a rispettare le prescrizioni contenute negli avvisi e nelle raccomandazioni, anche relative alla sicurezza, affisse agli ingressi del Parco o, comunque, diramate mediante sito internet o mediante gli altri canali ufficiali di comunicazione del Parco.
Art. 10
Ferme restando le eventuali responsabilità penali e sanzioni amministrative, i visitatori sono civilmente responsabili nei confronti del Parco Archeologico di Pompei per qualsiasi danno cagionato a causa di incuria, imprudenza o inadempienza agli obblighi e divieti stabiliti dal presente regolamento. Gli accompagnatori di gruppi e scolaresche sono responsabili del rispetto del regolamento da parte dei singoli.
Art. 11
Il Parco Archeologico di Pompei si riserva il diritto di allontanare i visitatori che non rispettino gli obblighi e i divieti stabiliti dal presente regolamento, con particolare riferimento ai seguenti casi
- rifiuto da parte del visitatore e/o dell’accompagnatore di indicare la propria identità e di esibire il biglietto d’ingresso all’addetto alla vigilanza che lo richieda.
- Violenza o minaccia nei confronti degli addetti alla vigilanza, di altro personale e dei visitatori;
- Molestia nei confronti del visitatore o di qualsiasi persona presente nel Parco Archeologico;
- Adozione di ogni atto contrario alla decenza.
Del pari, agli accompagnatori di gruppi e scolaresche potrà essere temporaneamente interdetto l’accesso al Parco Archeologico di Pompei nel caso di reiterate trasgressioni al regolamento da parte sua o dei singoli facenti parte del gruppo o scolaresca.
ALLEGATO A
ALLE CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO DI ACCESSO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
- Sono istituite, ai sensi dell’art. 3.1 delle condizioni generali e regolamento di accesso del Parco archeologico di Pompei le seguenti fasce di accesso:
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dal 1/11 al 31/03 |
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dal 1/04 al 31/10 |
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1^ Fascia |
2^ Fascia |
1^ Fascia |
2^ Fascia |
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09:00 – 13:00 |
13:01 – 15:30 |
09:00 – 13:00 |
13:01 – 17:30 |
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- Ai sensi dell’art. 3.2 delle condizioni generali e regolamento di accesso del Parco archeologico di Pompei è stabilito un limite giornaliero di 20.000 ingressi al giorno, distribuiti nella misura di 15.000 ingressi nella prima fascia e 5.000 ingressi nella seconda fascia.
ALLEGATO B
ALLE CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO DI ACCESSO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
- Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui all’art. 4.1 delle condizioni generali e regolamento di accesso del Parco archeologico di Pompei il gruppo organizzato deve avere una dimensione minima di cinque persone.